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Sito Web - Deducibilità fiscale del costo di progettazione e realizzazione di un Sito Internet

Per realizzare un sito web, è necessario sostenere dei costi di importo e di natura variabile, costi che dipendono da differenti fattori, quali: - la complessità tecnica di realizzazione; - le procedure di aggiornamento e di gestione; - i costi di pubblicizzazione; - i servizi da offrire ai destinatari del servizio (navigatori – utenti). Sulla base di tali premesse possiamo distinguere tre principali categorie di siti web le cui caratteristiche differenti originano anche un particolare trattamento a livello fiscale. Abbiamo:

 

1) siti meramente informativi, detti anche “sito vetrina” per sottolineare il fatto che indicano solo il recapito e, in modo generico, i servizi e i prodotti offerti da un’impresa. In questa categoria rientrano i siti che sono che comportano costi di realizzazione e di gestione più contenuti;

2) siti aggiornati basati sull’impiego in fase di realizzazione di linguaggi di programmazione ad hoc che consentono per le loro particolari caratteristiche di essere aggiornati con una certa frequenza in merito alle offerte commerciali e ai prodotti e servizi aziendali e che, per l’acquisto, fanno rimando al recapito dell’impresa;

3) siti, che abbinano le caratteristiche della prima e della seconda macrocategoria e che comportano costi di attuazione e mantenimento più elevati. Questa ultima tipologia prevede l’implementazione di un carrello per l’acquisto online dei prodotti aziendali.

La realizzazione di siti di questo tipo è decisamente più complessa, dal momento che implica sia il trattamento di dati sensibili sia quello criptato delle informazioni (ad esempio, gli estremi del conto corrente bancario o delle carte di credito); quasi sempre tali siti, sono gestiti ed aggiornati in outsourcing per risparmiare sui costi del personale e di aggiornamento del software e dell’hardware altrimenti necessari.

LE SPESE DI PUBBLICITA

Si parla di costi di pubblicità quando il sito web, rientrante nella prima o nella seconda macrocategoria, mette in vetrina i prodotti o i servizi offerti dall’azienda, eventualmente avvalendosi di strumenti e tecnologie per renderli più accattivanti (musiche, immagini o animazioni). Viene creato un catalogo ondine costantemente aggiornato. Le spese di pubblicità sono fiscalmente deducibili nell’esercizio in cui vengono sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro seguenti (art. 108, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986).

LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Si configurano dei costi di rappresentanza quando l’azienda ha come unico obiettivo quello di dare agli utenti un’immagine di un’azienda solida ed in buona salute. Tali costi sono deducibili solamente per un terzo del loro importo in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro seguenti (art. 108, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986). Va tenuto presente che l’IVA versata su tali spese è indetraibile ex art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972.

LE SPESE RELATIVE A PIU’ ESERCIZI

Tali spese includono quelle di impianto ed ampliamento, qualora il sito rappresenti l’espandersi dell’attività aziendale in ambiti in precedenza non considerati. Ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986, ne è ammessa la deducibilità entro i limiti della quota attribuibile ad ogni esercizio.

LE SPESE DI ESERCIZIO

Si tratta dei costi di natura ricorrente sostenuti, ad esempio da un’azienda che effettua normalmente vendite online attraverso il canale del commercio elettronico, e che vengono sopportati per aggiornare periodicamente il sito appartenente alla terza categoria, e che sono direttamente correlati ai componenti positivi di reddito (art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986).

 
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